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Autorizzazione integrata ambientale, un assetto sanzionatorio complesso

Da “Ambiente24” del 7 settembre 2016

Autorizzazione integrata ambientale, un assetto sanzionatorio complesso

di Marco Fabrizio

L’assetto sanzionatorio relativo all’Autorizzazione integrata ambientale è piuttosto analitico e complesso, con sanzioni previste per qualsiasi condotta del gestore in elusione dell’altrettanto analitica disciplina regolatoria. Il livello sanzionatorio è doppio: amministrativo-interdittivo e penale.

Sotto un primo livello amministrativo interdittivo rileva, innanzitutto, l’art. 29-decies del Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006), Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, che al comma 9 prevede che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione l’autorita’ competente procede secondo la gravita’ delle infrazioni:

“a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonche’ un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l’autorita’ competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformita’;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attivita’ per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate piu’ di due volte all’anno;

c) alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente;

d) alla chiusura dell’installazione, nel caso in cui l’infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione”.

Il successivo comma 10 del medesimo articolo prevede l’obbligo di comunicare al sindaco eventuali situazioni di pericolo o di danno alla salute correlate alla inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, sì da consentire al medesimo l’assunzione delle eventuali misure sospensive ex articolo 217, TULLS (Testo Unico Leggi Sanitarie ex R.D. n. 1265/1934).

L’art. 29-quattuordecies del Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006), prevede, a propria volta, un sistema repressivo di doppio livello, amministrativo e penale, per:

1) chiunque esercita una delle attivita’ di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata (arresto fino ad un anno o ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro), salvo il caso di esercizio non autorizzato con scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero con raccolta, trasporto, o recupero, o smaltimento di rifiuti pericolosi, nonche’ nel caso in cui l’esercizio sia effettuato dopo l’ordine di chiusura dell’installazione (fattispecie aggravata rispetto alla precedente, con previsione dell’arresto da sei mesi a due anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro);

2) mancata osservanza delle prescrizioni previste dall’AIA o di quelle imposte dall’ autorita’ competente (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro);

3) mancata osservanza delle prescrizioni previste dall’AIA o di quelle imposte dall’autorita’ competente nel caso in cui l’inosservanza:

a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell’autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all’articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entita’, fissati nell’autorizzazione stessa;

b) sia relativa alla gestione di rifiuti;

c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’art. 94, D.lgs. n. 152/2006, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa (ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro);

4) nei casi sopra indicati (n. 3) e salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, situazioni in cui l’inosservanza sia relativa:

a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;

b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza, D.lgs. n. 152/2006;

c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita’ dell’aria previsti dalla vigente normativa;

d) all’utilizzo di combustibili non autorizzati (pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e pena dell’arresto fino a due anni);

5) Sottoposizione di una installazione ad una modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista (arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro);

6) Sottoposizione di una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all’art. 29-nonies, c. 1, D.lgs. n. 152/2006 (60 gg. Dalla comunicazione) (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro);

7) Omessa trasmissione all’autorita’ competente della comunicazione prevista all’art. 29-decies, c. 1 (comunicazione di attivazione dell’AIA), piuttosto che omesse comunicazioni di cui all’art. 29-undecies, c. 1 (comunicazioni di incidenti o imprevisti incidenti in maniera significativa sull’ambiente), nei termini di cui al c. 3, medesimo articolo 29-undecies (sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro);

8) Omessa comunicazione all’autorita’ competente, all’ente responsabile degli accertamenti di cui all’art. 29-decies, c. 3, D.lgs. n. 152/2006, e ai comuni interessati, dei dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all’art. 29-decies, c. 2, D.lgs. n. 152/2006 (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000, con sanzione sestuplicata nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi);

9) Omessa presentazione, nel termine stabilito dall’autorita’ competente, della documentazione integrativa prevista all’art. 29-quater, c. 8 (documentazione istruttoria integrativa), o la documentazione ad altro titolo richiesta dall’autorita’ competente per perfezionare un’istanza del gestore o per consentire l’avvio di un procedimento di riesame (sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000);

Paradossalmente va notato come le menzionate ipotesi di reato non siano, ad oggi, contemplate dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. n. 231/2001 e succ. modd. (con le sue ulteriori pesanti sanzioni interdittive e pecuniarie), contrariamente al destino, invece, di numerose ipotesi di reato afferenti alla discipline di comparti ambientali “ordinari”, quali quelle in materie di scarichi, gestione rifiuti o emissioni in atmosfera, tutte confluite nelle ipotesi di responsabilità ex art. 25-undecies, D.lgs. citato, con ciò confermandosi, ancora una volta, l’assoluta tipicità dell’AIA nel panorama normativo ambientale.

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