Contattaci! 030.9964670

Trasporti transfrontalieri di rifiuti, nuovo modello per le variazioni dell’iscrizione all’Albo

Da ambiente e sicurezza del 6 settembre 2016

Trasporti transfrontalieri di rifiuti, nuovo modello per le variazioni dell’iscrizione all’Albo
di Pierpaolo Masciocchi

Con delibera n. 4 del 13 luglio 2016 il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha approvato il modello di variazione dell’iscrizione nella categoria 6 riguardante le imprese che effettuano il solo trasporto transfrontaliero di rifiuti (Allegato A) nonché il modello sostitutivo dell’atto notorio (Allegato B) ed il modello di accettazione della stessa da parte della Sezione Regionale (Allegato C).
La delibera dà attuazione all’articolo 18 del DM 120/14 che prevede che le imprese sono tenute a comunicare alla Sezione competente ogni atto o fatto che comporti una modifica dell’iscrizione.Si ricorda, in proposito, che la domanda d’iscrizione all’Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell’impresa o dell’ente. Per le imprese e gli enti con sede legale all’estero la domanda di iscrizione all’Albo è presentata alla sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio.
La domanda d’iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti di ordine generale:

a) nomina del responsabile tecnico e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell’incarico;

b) autocertificazione che dimostri che i soggetti interessati rispettino i seguenti requisiti, fatti salvi gli accertamenti d’ufficio ivi previsti, nonché documentazione comprovante l’idoneità tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacità finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale:
– siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
– siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
– non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
– non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi. (Per entrambi i punti non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione);
– siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
– non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
– non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
– siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria;
– non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

c) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l’iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale il rappresentante legale dell’impresa deve dichiarare il tipo di attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti e ogni altra notizia utile;

d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria.

In aggiunta ai requisiti di ordine generale, le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione:

a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

b) copia conforme all’originale della carta di circolazione dei veicoli. Nel caso di intestatario della carta di circolazione diverso dal richiedente l’iscrizione, deve essere presentata la documentazione, prevista dalla vigente normativa in materia di autotrasporto, che attesti la piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli;

c) documentazione attestante l’iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, oppure, per le imprese e gli enti la cui attività di trasporto non rientra nel campo di applicazione dello stesso Regolamento, il possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa.

Imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada
In aggiunta requisiti di ordine generale sopra descritti, le imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada corredano la domanda d’iscrizione con la seguente, ulteriore documentazione redatta in lingua italiana:

a. dichiarazione di elezione di domicilio in Italia;

b. attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

c. attestazione del possesso della licenza comunitaria o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci ove previste;

d. disponibilità dei veicoli ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;

e. copia conforme all’originale della carta di circolazione dei veicoli;

f. documentazione, prodotta con traduzione asseverata, equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo al legale rappresentante e al responsabile tecnico.

Le imprese e gli enti che intendono effettuare l’attività di trasporto dei rifiuti per ferrovia
In aggiunta requisiti di ordine generale sopra descritti, le imprese e gli enti che intendono effettuare l’attività di trasporto dei rifiuti per ferrovia devono corredare la domanda d’iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione:
a. copia conforme della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del 
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

b. copia conforme del certificato di sicurezza rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Le imprese e gli enti che intendono effettuare l’attività di trasporto dei rifiuti per via marittima e per via navigabile interna
Ad ulteriore integrazione rispetto ai requisiti di ordine generale, le imprese e gli enti che intendono effettuare l’attività di trasporto dei rifiuti per via marittima e per via navigabile interna presentano idonea documentazione attestante la conformità delle navi che trasportano rifiuti al 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, alle norme che disciplinano il trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1991, n. 240, S.O., in relazione ai tipi di rifiuti che si intendono trasportare.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d’iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l’istruttoria e delibera sull’accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Il termine di cui sopra può essere interrotto, per non più di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione richiesti.

Qualora le imprese e gli enti non provvedano all’invio di quanto richiesto entro il termine di trenta giorni, la sezione regionale o provinciale rigetta la domanda di iscrizione.

Ove la domanda sia accolta la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione.

Qualora l’iscrizione sia sottoposta a garanzia finanziaria, l’interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, è tenuto a presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato. La sezione regionale o provinciale accetta la garanzia finanziaria entro trenta giorni dalla ricezione della stessa e formalizza il provvedimento d’iscrizione.

Leave a Comment