Bonifica, la messa in sicurezza può essere posta in capo al proprietario non responsabile
Da Ambiente 24 del 19 settembre 2016
Bonifica, la messa in sicurezza può essere posta in capo al proprietario non responsabile
di Massimiliano Atelli
Principio di diritto
Con la sentenza numero 1142 del 12 settembre 2016 il Tar Piemonte, I Sezione, è tornata ad occuparsi della distinzione fra attività di prevenzione e quelle di riparazione, messa in sicurezza e bonifica.
Nel farlo, ha dato conto dell’avvenuta formazione di un recente orientamento giurisprudenziale secondo cui la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di correzione dei danni e rientra pertanto nel genusdelle precauzioni.
Inoltre, hanno ricordato i giudici amministrativi torinesi, se è vero, per un verso, che l’Amministrazione non può imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull’origine del fenomeno contestato, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, conformemente alla normativa Ue (la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione), per altro verso la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di correzione dei danni e rientra pertanto nel genus delle precauzioni. Anche la messa in sicurezza, infatti, grava sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l’individuazione dell’eventuale responsabile (Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2015, n. 3544 e Consiglio di Stato, sez. V, 14/04/2016, n. 1509).
La sostanza è che da questo più recente indirizzo deriva una differente configurazione all’attività di messa in sicurezza, ricondotta tra le misure precauzionali, quindi tra le attività che possono anche essere poste in capo al proprietario non responsabile.
Il caso
Nella specie, una società, previa comunicazione agli enti competenti, dava avvio ad un procedimento di bonifica dell’area su cui insiste un suo stabilimento, precisando di agire in qualità di mera parte interessata, non di responsabile dell’inquinamento.
Argomenti, spunti e considerazioni
La decisione del TAR Piemonte persuade.
Configurare la messa in sicurezza come misura di riparazione, messa in sicurezza e bonifica richiede, prima di tutto sul piano logico, la necessaria individuazione dell’eventuale responsabile. Il che passa per accertamenti tecnici molto complessi, che oltre tutto non sempre offrono certezze in grado di tacitare ogni contestazione.
In concreto, e in questo l’indirizzo andatosi formando più di recente è di assoluto buon senso, confinare la messa in sicurezza fra le misure di riparazione significherebbe – troppo spesso – attendere un tempo esagerato prima che sia realizzato qualsivoglia intervento, ancorché di mero contenimento dell’inquinamento riscontrato, sul sito volta per volta considerato. Di qui, lo spirito pragmatico ispiratore di questo cambio di indirizzo: classificare la messa in sicurezza fra le misure di precauzione, significa evidentemente anticipare la tutela nell’interesse generale.